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Professori co.co.co?

Riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari: i punti salienti della legge Moratti con il commento del Rettore dell'Università di Bologna.
Torre della Specola Il ritorno ai concorsi nazionali per  la selezione dei professori, ricercatori reclutati con contratti  Co.co.co , retribuzioni legate anche al merito, istituzione di  cattedre ad hoc da parte di imprese o enti: sono alcune delle novità introdotte dal disegno di legge delega per il riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri. Il disegno di legge Moratti ha sollevato critiche da parte della Conferenza dei Rettori, informata sul testo solo un paio di giorni prima della presentazione.
Il Rettore dell’Università di Bologna Pier Ugo Calzolari commenta così i punti salienti: “Al di là degli aspetti di carattere tecnico ci sono tre punti da evidenziare. Il primo, su cui il giudizio è positivo, è la riduzione fino al venti per cento dell’incremento dei vincitori di concorso rispetto ai posti disponibili. In secondo luogo, ritengo fortemente negativo l’abolizione della terza fascia, ossia i ricercatori. Su questo punto il dissenso mio e di tutta l’università di Bologna è netto. Infine, siamo d’accordo sulla proposta del concorso unico nazionale”.

Questi i punti salienti del DDL Moratti:

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI - I professori, ordinari e associati, verranno reclutati attraverso concorsi nazionali  distinti, a cadenza annuale. Il numero dei posti disponibili per  settore scientifico- disciplinare sarà pari al fabbisogno indicato dalle università (per cui è garantita la relativa  copertura finanziaria) incrementato di una quota non superiore al 20% per consentire un margine di flessibilità tra un concorso e l'altro. Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato, potranno avere una durata di 5 anni, rinnovabile una sola volta; questi contratti a termine potranno essere trasformati, anche prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato previa valutazione del docente in base a criteri definiti dalle Università. Una percentuale non superiore al 6% dei posti di  prima e seconda fascia potrà essere coperta con la nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. Inoltre, potranno essere realizzati specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni o enti, prevedendo anche l'istituzione, con oneri finanziari a carico di questi stessi soggetti, di posti di  professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni.

CONTRATTI DI RICERCA - Non si faranno più concorsi per nuovi ricercatori. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di una qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere.
Il trattamento di questi contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio. Al  termine dell'incarico l'attività svolta costituisce un titolo preferenziale nei concorsi per il pubblico impiego. Gli attuali ricercatori universitari manterranno i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - Nel provvedimento viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti  universitari, attualmente legato alle disposizioni dei primi anni Ottanta. In particolare, ferma restando la differenziazione delle due fasce di docenti, il ddl prevede che i professori universitari svolgano attività scientifiche per 350 ore l'anno, di cui 120 di attività didattica frontale. Ai docenti viene  assicurato un trattamento di base pari a quello dell'attuale professore a tempo pieno. Ciascuno potrà poi stipulare con l'Ateneo appositi contratti integrativi di quello di base per lo svolgimento di ulteriori attività, il che significa che ci sarà una parte di stipendio fissa e una variabile relativa a ulteriori impegni e ai risultati conseguiti.
Il provvedimento, infine, oltre ad abrogare la distinzione tra tempo pieno e tempo definito, prevede che il rapporto di lavoro dei docenti sia compatibile con lo svolgimento di  attività professionali e di consulenza esterna, previa comunicazione all'università, sempre che ciò non rechi danno all'ateneo.